È nulla, perché lesiva del diritto di proprietà, la delibera approvativa del cappotto termico qualora comporti la riduzione della superficie utile del piano calpestabile dei balconi e terrazzi di proprietà esclusiva. Lo ha deciso il Tribunale di Busto Arsizio (III sezione civile) con sentenza 1788 pubblicata il 16 dicembre 2021 pronunciandosi sulla impugnazione di alcune delibere assembleari riguardanti la posa in opera di pannelli coibentanti sulla facciata dell’edificio volti al contenimento dei consumi energetici. Il provvedimento si innesta nel solco inaugurato dal tribunale capitolino ed è particolarmente importante in tempi di lavori agevolati dal superbonus.
La vicenda
La querelle trae origine dalla impugnativa di alcune delibere assembleari ritenute invalide da una condomina in quanto il proprio balcone avrebbe subìto un ingiusto restringimento derivante dalla realizzazione del cappotto termico. Il condominio contrastava la domanda asserendo che la riduzione della superficie calpestabile del terrazzo sarebbe stata ininfluente per il minimo spessore dei pannelli.
Le ragioni della decisione
L’opponente ha lamentato la riduzione della superficie calpestabile del proprio terrazzo per effetto della apposizione di pannelli coibentanti sulla facciata dello stabile. Il decidente ha accertato la portata delle opere commissionate sulla superficie del terrazzo di proprietà esclusiva dell’attrice. Ha poi richiamato le sezioni Unite (Cassazione 4806/2005 ) evidenziando che le stesse hanno qualificato nulle le delibere assembleari incidenti sulla proprietà esclusiva dei condòmini.Secondo il giudicante, l’opposta delibera incide sul diritto di proprietà esclusiva dell’impugnante per cui è affetta dal vizio di nullità.
A sostegno della linea riporta l’unico precedente finora edito (Tribunale Roma, 16 dicembre 2020, numero 17997) secondo cui «è nulla, per lesione del diritto di proprietà dei condòmini, la delibera che approva la realizzazione di un cappotto termico nell’edificio condominiale in quanto determina una riduzione della superficie utile del piano di calpestìo dei balconi e terrazzi di alcuni proprietari». In definitiva, Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato nulle le impugnate delibere assembleari nelle parti relative alla realizzazione della copertura termica dell’edificio condominiale.