Le agevolazioni fiscali per interventi edilizi passano all’erede solo se questi detiene materialmente e direttamente l’immobile

24 / 10 / 25

Poiché la verifica è annuale, il gruppo degli eredi ammessi alla detrazione può mutare di anno in anno

23 ottobre 2025

La trasmissione mortis causa delle detrazioni fiscali relative a interventi edilizi rappresenta un ambito specifico del diritto tributario, in quanto collega un beneficio personale – la riduzione dell’Irpef – a un bene patrimoniale, ossia l’immobile. La norma di riferimento è l’articolo 16-bis, comma 8, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), che costituisce il parametro interpretativo applicabile anche ad altre agevolazioni analoghe, come ecobonus, superbonus e bonus verde.

Tale disposizione stabilisce che, in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese per gli interventi, le quote residue della detrazione siano trasferite integralmente a un unico erede, purché questi detenga materialmente e direttamente l’immobile. La ratio della norma è quella di riservare la prosecuzione del beneficio a chi esercita un effettivo potere di godimento sull’unità immobiliare, distinguendo la detenzione materiale dalla mera titolarità del diritto di proprietà o da altri diritti reali o personali.

Se, al momento dell’apertura della successione, l’immobile è nella disponibilità di terzi (ad esempio, perché locato o concesso in comodato), gli eredi non possono beneficiare della detrazione, in quanto manca il requisito della detenzione diretta. In presenza di più eredi, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente a colui che, tra essi, detiene materialmente il bene.

La verifica della detenzione del bene
La prassi amministrativa, come chiarito nel principio di diritto n. 7 dell’Agenzia delle Entrate (2 ottobre 2025), precisa che la verifica del requisito della detenzione non va limitata al momento dell’apertura della successione, ma deve essere effettuata annualmente. Ne deriva che un’eventuale indisponibilità temporanea dell’immobile – ad esempio per la vigenza di un contratto di locazione alla data del decesso – non preclude definitivamente il beneficio: le rate non fruite in un determinato anno possono essere recuperate in quelli successivi, qualora uno o più eredi acquisiscano successivamente la detenzione materiale e diretta (ad esempio a seguito della cessazione del contratto di locazione).

L’interpretazione amministrativa adotta un approccio rigoroso alla nozione di detenzione diretta, che richiede la contemporanea presenza di due condizioni:
continuità temporale, ossia la detenzione deve sussistere ininterrottamente per l’intero anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) cui si riferisce la rata di detrazione. Anche una locazione parziale o temporanea a terzi comporta la perdita del diritto alla detrazione per quell’anno;
integralità dell’immobile, poiché il requisito riguarda l’unità immobiliare nella sua interezza. La concessione in locazione o in comodato di una sola porzione dell’immobile è sufficiente a escludere la fruizione dell’intera quota annuale.

La variazione degli eredi beneficiari
Poiché la verifica della detenzione è annuale, il novero degli eredi legittimati a beneficiare della detrazione può cambiare di anno in anno. In tali casi, la rata di competenza deve essere ripartita esclusivamente tra coloro che, nel periodo d’imposta considerato, detengono materialmente e direttamente l’immobile.

In sintesi, la normativa e la prassi amministrativa subordinano la prosecuzione delle detrazioni edilizie, dopo la morte del contribuente, a una verifica costante della disponibilità materiale del bene da parte degli eredi. In tal modo, un beneficio originariamente personale si trasforma in un vantaggio condizionato all’effettivo godimento dell’immobile.